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dpcm 3 dicembre 2020

a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1; l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività; c) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19; d) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19; Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria D’Arpino Firma autografa sostituita a mezzo stampa 8. Il Governo ha varato il nuovo Dpcm 3 dicembre 2020 che regola dunque il Natale e le festività con nuove misure e limitazioni. - Bozza DPCM 3 dicembre 2020 - h. 13.00 Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; In attesa di una nuova ordinanza del Ministro della salute, il dpcm proroga al 6 dicembre 2020 le disposizioni delle ordinanze 19, 20, 24 e del 27 (rinnovo e modifica) novembre 2020 che individuano la ripartizione delle Regioni nelle tre aree. Il governo Conte lavora a restrizioni per tutta Italia in vigore dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio. 2 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 1. YouTube Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Facebook. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui all’elenco C in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 1. sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi. Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il Dpcm ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle. c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Linkedin. 4) l’accesso dei fornitori esterni; Restano chiusi gli impianti sciistici che, invece, posso riaprire a partire dal 7 gennaio. 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Misure in materia di trasporto pubblico di linea. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: È stato firmato ieri, 3 dicembre, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm volto a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale. h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C; In discussione le deroghe e un possibile decreto legge. 2. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. 4. ... Nuovo Dpcm 3 dicembre, il testo completo in pdf. 1. 3. 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 6. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Pubblicato il 3 dicembre 2020. In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti. 13 Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera; f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo Dpcm 3 dicembre, il testo completo in Pdf. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti. le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24; i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile; l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1. d) esigenze di studio; Restano chiusi gli impianti sciistici che, invece, posso riaprire a partire dal 7 gennaio. 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 8, comma 8. 1. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3/12/2020, è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020 In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Con il Dpcm 3 dicembre il Governo sceglie ancora una volta la linea dura nella gestione dell’emergenza Coronavirus. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano: Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 30; g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 1. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di seguito le principali misure per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. DPCM 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (Gazz. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione del Dpcm del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. Le novità sono quelle relative ai giorni che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio, quando entrano in vigore ulteriori restrizioni soprattutto agli spostamenti. Esecuzione e monitoraggio delle misure. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Art. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1; b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE A.S. 2020/2021; CRITERI DI VALUTAZIONE E CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/2021; DPCM 3 dicembre 2020; OPEN DAY LICEO FOSCOLO (iscrizioni per secondo incontro) OPEN DAY LICEO TARAMELLI (aggiunta terza data) f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 1. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 8, commi 6 e 7. c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 4 Dicembre 2020 1079 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm con le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria D’Arpino Firma autografa sostituita a mezzo stampa In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni. a) esigenze lavorative; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; Quanto ai contenuti, andiamo con ordine, ma prima di ricordo che trovate a questo link il testo completo, inclusi gli allegati, del DPCM 3 Dicembre 2020. Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 8. 3 Dicembre 2020 ULTIMO AGGIORNAMENTO 10:02. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE A.S. 2020/2021; CRITERI DI VALUTAZIONE E CREDITO SCOLASTICO A.S. 2020/2021; DPCM 3 dicembre 2020; OPEN DAY LICEO FOSCOLO (iscrizioni per secondo incontro) OPEN DAY LICEO TARAMELLI (aggiunta terza data) 7. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. 4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3/12/2020, è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020 e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui all’elenco C in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID- 19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

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